1. Nella valutazione di cui all'articolo 7, il datore di lavoro considera la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, al fine di valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e individuare le misure di cui agli articoli 122 e 123.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di tutte le informazioni disponibili, considerando in particolare:
a) la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana, di cui all'allegato XIV, parte A;
b) le raccomandazioni emanate dal Ministero della salute che segnalano la necessità di controllare un agente biologico per proteggere la salute dei lavoratori qualora questi siano o possano essere esposti a tale agente a causa della loro attività lavorativa;
c) le informazioni sulle malattie che possono essere contratte a causa dell'attività lavorativa svolta;
d) i potenziali effetti allergenici o tossigeni derivanti dall'attività lavorativa svolta;
e) la conoscenza di una patologia da cui sia affetto un lavoratore e che sia da porre in relazione diretta con la sua attività lavorativa.
3. Per i lavori che comportano un'esposizione ad agenti biologici appartenenti a gruppi diversi, i rischi sono valutati in base al pericolo presentato da tutti gli agenti biologici pericolosi presenti.
4. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione di cui al comma 1 e, comunque, ogniqualvolta si verifichi un cambiamento di condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.