Art. 120.
(Valutazione dei rischi).

      1. Nella valutazione di cui all'articolo 7, il datore di lavoro considera la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, al fine di valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e individuare le misure di cui agli articoli 122 e 123.
      2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di tutte le informazioni disponibili, considerando in particolare:

          a) la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana, di cui all'allegato XIV, parte A;

          b) le raccomandazioni emanate dal Ministero della salute che segnalano la necessità di controllare un agente biologico per proteggere la salute dei lavoratori qualora questi siano o possano essere esposti a tale agente a causa della loro attività lavorativa;

          c) le informazioni sulle malattie che possono essere contratte a causa dell'attività lavorativa svolta;

          d) i potenziali effetti allergenici o tossigeni derivanti dall'attività lavorativa svolta;

          e) la conoscenza di una patologia da cui sia affetto un lavoratore e che sia da porre in relazione diretta con la sua attività lavorativa.

      3. Per i lavori che comportano un'esposizione ad agenti biologici appartenenti a gruppi diversi, i rischi sono valutati in base al pericolo presentato da tutti gli agenti biologici pericolosi presenti.
      4. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione di cui al comma 1 e, comunque, ogniqualvolta si verifichi un cambiamento di condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.

 

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      5. Se la valutazione del rischio di cui al comma 1 evidenzia che l'esposizione effettiva o potenziale ad un agente biologico del gruppo 1 avviene senza rischio identificabile per la salute dei lavoratori, si applica esclusivamente il punto 1 dell'allegato XIV, parte B.
      6. Nelle attività non comportanti la deliberata intenzione di lavorare con agenti biologici o di utilizzarli, ma che possono implicare l'esposizione dei lavoratori a detti agenti, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XIV, parte C, il datore di lavoro, in base ai risultati della valutazione dei rischi, può dimostrare la non necessità di applicare le disposizioni di cui agli articoli 121, 123, 125, 126, 129 e 130.